LA COMMISSIONE TRIBUTARIA
   Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n.  2351/96  depositato
 il  4  ottobre  1996  avverso cart. esattoriale n. 6602679 - IVA 1990
 contro ufficio I.V.A.  di  Lecce  da:  Pisanello  Santa  residente  a
 Sannicola  (Lecce)  in  via  A.  De  Gasperi,  36 assistita dall'avv.
 Maurizio Villani.  Fatto
   L'ufficio IVA di Lecce notificava in data  28  gennaio  1995,  alla
 sig.ra  Pisanello  Santa,  p.v.c.  con il quale, con riferimento alla
 dichiarazione IVA 1990 contestava l'indebita detrazione di imposta al
 cod. L6 della dichiarazione IVA per l'anno 1990  avendo  la  predetta
 presentato   tardivamente,   oltre   30  giorni  dalla  scadenza,  la
 precedente dichiarazione per l'anno 1989.
   In data 4 luglio 1995 l'ufficio notificava alla ricorrente l'avviso
 di rettifica n. 826061/1995 relativo al p.v.  sopra  riportato.    In
 data 27 settembre 1995 l'ufficio invitava la ricorrente ad usufruire,
 entro  il 31 ottobre 1995, della sanatoria di cui all'art. 19-bis del
 d.-l. 25 febbraio 1995 n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995 n.
 85, per sanare la omessa dichiarazione IVA 1989.  In data 31  ottobre
 1995  la  ricorrente presentava la suggerita istanza per la sanatoria
 delle irregolarita' formali, annotando espressamente nel testo  della
 stessa  che  si  intendeva regolarizzare proprio la dichiarazione IVA
 1989 presentata tardivamente oltre 30 giorni, versando di conseguenza
 la somma di L. 1.000.000 come da attestazione di  pagamento  allegata
 alla  istanza.    In  data  2  maggio  1996 l'ufficio IVA invitava la
 ricorrente ad esibire i registri contabili IVA relativi all'anno 1989
 e nella eventualita' che si fosse avvalsa della sanatoria di cui alla
 citata  legge  n.    85/1995,  la  invitava  ad  esibire  l'originale
 dell'istanza prodotta e del relativo versamento.  In data 5 settembre
 1996   veniva  notificato  alla  ricorrente  dal  Concessionario  del
 Servizio  di  riscossione  tributi  la  cartella  di   pagamento   di
 complessive  L. 59.106.033, di cui L. 23.497.000 per recupero imposta
 indebitamente detratta al cod. L6 della dichiarazione IVA 1990, oltre
 sanzioni  ed interessi.   In data 25 settembre 1996 il Concessionario
 della Riscossione notificava alla sig.ra Pisanello Santa l'avviso  di
 mora  n.  84623  di  L. 65.182.130 di cui L. 59.106.033 per l'importo
 della cartella di cui sopra, oltre interessi di mora  e  compensi  di
 riscossione.    Avverso  la  cartella  di  pagamento  veniva proposto
 ricorso a  questa  commissione,  in  diritto,  per  la  pregiudiziale
 eccepita  incostituzionalita'  dell'art.  30  della legge 31 dicembre
 1991, n. 413, e dei dd.lgs.   545 e 546  del  31  dicembre  1992,  in
 relazione  all'art.  102,  comma  2,  della  Costituzione  e della VI
 disposizione transitoria  della  Costituzione;  nel  merito,  per  la
 eccepita   nullita'   della   cartella  di  pagamento  impugnata  per
 violazione dell'art. 19, comma  2,  del  d.lgs.  n.  546/1992  e  per
 illegittimita' della cartella di pagamento impugnata, avendo la parte
 definitivamente  chiuso  la  controversia  con la presentazione della
 istanza per la sanatoria delle irregolarita'  formali  e  contestuale
 versamento L.1.000.000.
    In  data  l5 gennaio 1997 si costituiva l'ufficio IVA chiedendo il
 rigetto del  ricorso  perche'  l'avviso  di  rettifica,  regolarmente
 notificato,  si  era  reso  definitivo  per  mancanza di impugnativa.
 All'odierna udienza sono intervenute le parti costituite le quali  si
 sono  riportate  alle  rispettive  posizioni ampliando quanto dedotto
 sugli scritti difensivi. In particolare il difensore della ricorrente
 insisteva nella pregiudiziale illegittimita' costituzionale chiedendo
 che  in  conseguenza  gli  atti  venissero   trasmessi   alla   Corte
 costituzionale.    La  commissione  sulla eccezione di illegittimita'
 costituzionale sollevata da Pisanello Santa dell'art. 30 della  legge
 30  dicembre  1991, n. 413 e dei dd.lgs. n. 545 e 546 del 31 dicembre
 1992 in relazione all'art. 102, comma  2,  ed  alla  VI  disposizione
 transitoria della Costituzione;
   Ritenuto  che le commissioni tributarie previste e disciplinate dal
 r.d-l. 7 agosto 1936, n. 1639, e r.d.  8  luglio  1937,  n.  1516,  e
 derivate  dall'art.  3  della  legge  20  marzo 1965 che prevedeva la
 trattazione di controversie  che  potevano  sorgere  non  su  diritti
 soggettivi  dei  contribuenti,  ma  su interessi legittimi, in quanto
 coincidenti con il  pubblico  interesse,  per  l'esatto  accertamento
 delle  imposte,  note  come  "Organi del contenzioso amministrativo",
 attraverso  un  lungo  travaglio  legislativo,  giurisprudenziale   e
 dottrinale,    furono    sempre    piu'    avvicinate   al   processo
 giurisdizionale, per garantire  il  contribuente  nelle  materie  che
 erano  sottratte  al  controllo  del  giudice ordinario.   Quindi con
 l'entrata  in  vigore  della  Costituzione  repubblicana,  dichiarati
 illegittimi  numerosi  organi  di giustizia amministrativa, ne furono
 creati dei nuovi, mentre le  commissioni  tributarie  continuarono  a
 funzionare, senza neppure essere sottoposte alla revisione prescritta
 dalla   VI  disposizione  transitoria  della  Costituzione  per  cui,
 trascorsi invano i cinque anni previsti dalla predetta  disposizione,
 cominciarono   a   sorgere   le  prime  questioni  di  illegittimita'
 costituzionale  riguardanti  la  natura  delle   stesse,   cioe'   se
 amministrativa  o  giurisdizionale.    Per  la prima era schierata la
 Corte costituzionale, mentre per la seconda la Corte  di  cassazione.
 (Corte  costituzionale, sentenza n.  12 del 26 gennaio 1957; sentenza
 n. 42 dell'11 marzo 1957;  sentenza  n.  81  del  30  dicembre  1958;
 sentenza  n.  6  del  6 febbraio 1969; sentenza n. 10 del 10 febbraio
 1969; sentenza n. 287  del  27  dicembre  1974  -  Corte  cassazione,
 sentenza  n.  2176 del 20 giugno 1969; sentenza n. 2175 del 20 giugno
 1969; sentenza n. 2201 del 21 giugno 1969; sentenza n.  1675  del  18
 settembre  1970).    Con  l'evolversi  degli eventi, al solo scopo di
 salvare la  funzione  giudicante  delle  commissioni  tributarie,  la
 giurisprudenza  si  indirizzava  ora in un senso, ora nell'altro fino
 alla   totale   rimessione   della   risoluzione   definitiva    alla
 discrezionalita'  del  legislatore  che risolse il problema nel senso
 della  dichiarata  natura  giurisdizionale   sia   delle   precedenti
 commissioni  tributarie  che di quelle istituite con il d.P.R. n. 636
 del 29 settembre/1972. Sorgeva, quindi, l'altra questione e cioe'  se
 dovessero  essere  intese  come giudici speciali costituiti ex novo o
 "revisionati".   La  Corte  costituzionale,  anche  in  questo  caso,
 ritenne  con  una  serie  di  sentenze,  questa volta univoche che il
 legislatore aveva inteso adottare il procedimento di  "revisione"  di
 cui  alla VI disposizione transitoria della Costituzione e, pertanto,
 i "predetti discussi giudici speciali" preesistenti alla Costituzione
 repubblicana  erano   da   considerare   legittimamente   costituiti,
 precisando,   pero',   in   modo  innovativo  che  l'art.  102  della
 Costituzione vietava la creazione
  ex novo di "giudici speciali" ma non vietava l'esistenza di  giudici
 speciali,  opportunamente "revisionati".   Ritenuto, altresi', che in
 conseguenza delle considerazioni sopra espresse la  situazione  delle
 commissioni tributarie, prima del  riforma del contenzioso tributario
 realizzata con i dd.lgs. n. 545 e 546 del 31 dicembre 1992 entrati in
 vigore il 1 aprile 1996, era la seguente:
     1. loro natura giurisdizionale;
     2. loro qualifica di giudici speciali;
     3.  loro  legittimita'  costituzionale  perche'  costituivano  la
 "revisione" delle precedenti, in applicazione della  VI  disposizione
 transitoria  della  Costituzione  realizzata  con  espressa delega al
 Governo contenuta nell'art. 10, comma 4,  della  legge  n.  825/1971.
 Ritenuto,   infine,  che  la  situazione  attuale  delle  commissioni
 tributarie e' del tutto mutata. Le stesse, infatti,  pur  conservando
 la  loro  "natura  giurisdizionale"  la  loro  qualifica  di "giudici
 speciali", per cio' stesso appaiono non poter piu' essere considerate
 costituzionalmente legittime in quanto la VI disposizione transitoria
 della Costituzione non puo' piu' operare avendo esaurito  la  propria
 funzione,  dappoiche' la "revisione" di cui alla legge n. 825/1971 ha
 gia' oprato e non puo' essere pensabile una seconda "revisione",  ne'
 parlarsi  di  "riordinamento"  come  vorrebbe  l'art. 1, comma 1, del
 d.lgs. n. 545/1992 trattandosi, invece, quantomeno di  sostanziale  e
 radicale   trasformazione   delle   precedenti   commissioni  se  non
 addirittura di "istituzione ex novo" attesa la:
 1. diversa denominazione; 2. diversa competenza  territoriale  e  per
 materia; 3. diversa definizione: Nuovi organi di giustizia tributaria
 (C.M.  n. 98/E del 23 aprile 1996 al commento dell'art. 1, d.lgs.  n.
 546/1992); 4. soppressione della commissione centrale;  5.  creazione
 del  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia tributaria; 6. nuove
 norme processuali che prevedono:  a) assistenza tecnica obbligatoria,
 ex art. 12, del d.lgs. n.  545/1992 per le controversie di valore non
 inferiore a L.  5.000.000;  b)  gratuito  patrocinio;  c)  spese  del
 giudizio;   d)   notificazioni  a  mezzo  ufficiale  giudiziario;  e)
 costituzione in  giudizio;  f)  esame  preliminare  del  ricorso;  g)
 reclamo  avverso  provvedimento  del  presidente; h) sospensione atto
 impugnato; i) conciliazione giudiziale; l) giudizio di ottemperanza;
   Di   guisa   che,   oggi,   le   comissioni  tributarie  potrebbero
 configurarsi   come   "Nuovi    giudici    speciali"    e    pertanto
 Costituzionalmente  illegittime  in violazione all'art. 102, comma 2,
 della Costituzione che  prevede,  invece,  come  possibile,  solo  la
 Costituzione  "presso  gli  organi  giudiziari  ordinari  di  sezioni
 specializzate per determinate materie".
   Di conseguenza la questione prospettata dalla ricorrente non appare
 manifestamente infondata e quindi rilevante.