LA COMMISSIONE TRIBUTARIA Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 2351/96 depositato il 4 ottobre 1996 avverso cart. esattoriale n. 6602679 - IVA 1990 contro ufficio I.V.A. di Lecce da: Pisanello Santa residente a Sannicola (Lecce) in via A. De Gasperi, 36 assistita dall'avv. Maurizio Villani. Fatto L'ufficio IVA di Lecce notificava in data 28 gennaio 1995, alla sig.ra Pisanello Santa, p.v.c. con il quale, con riferimento alla dichiarazione IVA 1990 contestava l'indebita detrazione di imposta al cod. L6 della dichiarazione IVA per l'anno 1990 avendo la predetta presentato tardivamente, oltre 30 giorni dalla scadenza, la precedente dichiarazione per l'anno 1989. In data 4 luglio 1995 l'ufficio notificava alla ricorrente l'avviso di rettifica n. 826061/1995 relativo al p.v. sopra riportato. In data 27 settembre 1995 l'ufficio invitava la ricorrente ad usufruire, entro il 31 ottobre 1995, della sanatoria di cui all'art. 19-bis del d.-l. 25 febbraio 1995 n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995 n. 85, per sanare la omessa dichiarazione IVA 1989. In data 31 ottobre 1995 la ricorrente presentava la suggerita istanza per la sanatoria delle irregolarita' formali, annotando espressamente nel testo della stessa che si intendeva regolarizzare proprio la dichiarazione IVA 1989 presentata tardivamente oltre 30 giorni, versando di conseguenza la somma di L. 1.000.000 come da attestazione di pagamento allegata alla istanza. In data 2 maggio 1996 l'ufficio IVA invitava la ricorrente ad esibire i registri contabili IVA relativi all'anno 1989 e nella eventualita' che si fosse avvalsa della sanatoria di cui alla citata legge n. 85/1995, la invitava ad esibire l'originale dell'istanza prodotta e del relativo versamento. In data 5 settembre 1996 veniva notificato alla ricorrente dal Concessionario del Servizio di riscossione tributi la cartella di pagamento di complessive L. 59.106.033, di cui L. 23.497.000 per recupero imposta indebitamente detratta al cod. L6 della dichiarazione IVA 1990, oltre sanzioni ed interessi. In data 25 settembre 1996 il Concessionario della Riscossione notificava alla sig.ra Pisanello Santa l'avviso di mora n. 84623 di L. 65.182.130 di cui L. 59.106.033 per l'importo della cartella di cui sopra, oltre interessi di mora e compensi di riscossione. Avverso la cartella di pagamento veniva proposto ricorso a questa commissione, in diritto, per la pregiudiziale eccepita incostituzionalita' dell'art. 30 della legge 31 dicembre 1991, n. 413, e dei dd.lgs. 545 e 546 del 31 dicembre 1992, in relazione all'art. 102, comma 2, della Costituzione e della VI disposizione transitoria della Costituzione; nel merito, per la eccepita nullita' della cartella di pagamento impugnata per violazione dell'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 e per illegittimita' della cartella di pagamento impugnata, avendo la parte definitivamente chiuso la controversia con la presentazione della istanza per la sanatoria delle irregolarita' formali e contestuale versamento L.1.000.000. In data l5 gennaio 1997 si costituiva l'ufficio IVA chiedendo il rigetto del ricorso perche' l'avviso di rettifica, regolarmente notificato, si era reso definitivo per mancanza di impugnativa. All'odierna udienza sono intervenute le parti costituite le quali si sono riportate alle rispettive posizioni ampliando quanto dedotto sugli scritti difensivi. In particolare il difensore della ricorrente insisteva nella pregiudiziale illegittimita' costituzionale chiedendo che in conseguenza gli atti venissero trasmessi alla Corte costituzionale. La commissione sulla eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata da Pisanello Santa dell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e dei dd.lgs. n. 545 e 546 del 31 dicembre 1992 in relazione all'art. 102, comma 2, ed alla VI disposizione transitoria della Costituzione; Ritenuto che le commissioni tributarie previste e disciplinate dal r.d-l. 7 agosto 1936, n. 1639, e r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, e derivate dall'art. 3 della legge 20 marzo 1965 che prevedeva la trattazione di controversie che potevano sorgere non su diritti soggettivi dei contribuenti, ma su interessi legittimi, in quanto coincidenti con il pubblico interesse, per l'esatto accertamento delle imposte, note come "Organi del contenzioso amministrativo", attraverso un lungo travaglio legislativo, giurisprudenziale e dottrinale, furono sempre piu' avvicinate al processo giurisdizionale, per garantire il contribuente nelle materie che erano sottratte al controllo del giudice ordinario. Quindi con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, dichiarati illegittimi numerosi organi di giustizia amministrativa, ne furono creati dei nuovi, mentre le commissioni tributarie continuarono a funzionare, senza neppure essere sottoposte alla revisione prescritta dalla VI disposizione transitoria della Costituzione per cui, trascorsi invano i cinque anni previsti dalla predetta disposizione, cominciarono a sorgere le prime questioni di illegittimita' costituzionale riguardanti la natura delle stesse, cioe' se amministrativa o giurisdizionale. Per la prima era schierata la Corte costituzionale, mentre per la seconda la Corte di cassazione. (Corte costituzionale, sentenza n. 12 del 26 gennaio 1957; sentenza n. 42 dell'11 marzo 1957; sentenza n. 81 del 30 dicembre 1958; sentenza n. 6 del 6 febbraio 1969; sentenza n. 10 del 10 febbraio 1969; sentenza n. 287 del 27 dicembre 1974 - Corte cassazione, sentenza n. 2176 del 20 giugno 1969; sentenza n. 2175 del 20 giugno 1969; sentenza n. 2201 del 21 giugno 1969; sentenza n. 1675 del 18 settembre 1970). Con l'evolversi degli eventi, al solo scopo di salvare la funzione giudicante delle commissioni tributarie, la giurisprudenza si indirizzava ora in un senso, ora nell'altro fino alla totale rimessione della risoluzione definitiva alla discrezionalita' del legislatore che risolse il problema nel senso della dichiarata natura giurisdizionale sia delle precedenti commissioni tributarie che di quelle istituite con il d.P.R. n. 636 del 29 settembre/1972. Sorgeva, quindi, l'altra questione e cioe' se dovessero essere intese come giudici speciali costituiti ex novo o "revisionati". La Corte costituzionale, anche in questo caso, ritenne con una serie di sentenze, questa volta univoche che il legislatore aveva inteso adottare il procedimento di "revisione" di cui alla VI disposizione transitoria della Costituzione e, pertanto, i "predetti discussi giudici speciali" preesistenti alla Costituzione repubblicana erano da considerare legittimamente costituiti, precisando, pero', in modo innovativo che l'art. 102 della Costituzione vietava la creazione ex novo di "giudici speciali" ma non vietava l'esistenza di giudici speciali, opportunamente "revisionati". Ritenuto, altresi', che in conseguenza delle considerazioni sopra espresse la situazione delle commissioni tributarie, prima del riforma del contenzioso tributario realizzata con i dd.lgs. n. 545 e 546 del 31 dicembre 1992 entrati in vigore il 1 aprile 1996, era la seguente: 1. loro natura giurisdizionale; 2. loro qualifica di giudici speciali; 3. loro legittimita' costituzionale perche' costituivano la "revisione" delle precedenti, in applicazione della VI disposizione transitoria della Costituzione realizzata con espressa delega al Governo contenuta nell'art. 10, comma 4, della legge n. 825/1971. Ritenuto, infine, che la situazione attuale delle commissioni tributarie e' del tutto mutata. Le stesse, infatti, pur conservando la loro "natura giurisdizionale" la loro qualifica di "giudici speciali", per cio' stesso appaiono non poter piu' essere considerate costituzionalmente legittime in quanto la VI disposizione transitoria della Costituzione non puo' piu' operare avendo esaurito la propria funzione, dappoiche' la "revisione" di cui alla legge n. 825/1971 ha gia' oprato e non puo' essere pensabile una seconda "revisione", ne' parlarsi di "riordinamento" come vorrebbe l'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 545/1992 trattandosi, invece, quantomeno di sostanziale e radicale trasformazione delle precedenti commissioni se non addirittura di "istituzione ex novo" attesa la: 1. diversa denominazione; 2. diversa competenza territoriale e per materia; 3. diversa definizione: Nuovi organi di giustizia tributaria (C.M. n. 98/E del 23 aprile 1996 al commento dell'art. 1, d.lgs. n. 546/1992); 4. soppressione della commissione centrale; 5. creazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; 6. nuove norme processuali che prevedono: a) assistenza tecnica obbligatoria, ex art. 12, del d.lgs. n. 545/1992 per le controversie di valore non inferiore a L. 5.000.000; b) gratuito patrocinio; c) spese del giudizio; d) notificazioni a mezzo ufficiale giudiziario; e) costituzione in giudizio; f) esame preliminare del ricorso; g) reclamo avverso provvedimento del presidente; h) sospensione atto impugnato; i) conciliazione giudiziale; l) giudizio di ottemperanza; Di guisa che, oggi, le comissioni tributarie potrebbero configurarsi come "Nuovi giudici speciali" e pertanto Costituzionalmente illegittime in violazione all'art. 102, comma 2, della Costituzione che prevede, invece, come possibile, solo la Costituzione "presso gli organi giudiziari ordinari di sezioni specializzate per determinate materie". Di conseguenza la questione prospettata dalla ricorrente non appare manifestamente infondata e quindi rilevante.